STATUTO

Art. 1. È costituita la “Fondazione Francesco Balsano” con sede in Roma. Essa si intende eretta in Ente morale con Decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del presente statuto. La Fondazione Francesco Balsano è sottoposta a vigilanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.


Art. 2. Scopo della Fondazione è quello di promuovere la Ricerca Scientifica, in particolare nel campo delle indagini cliniche e sperimentali. La Fondazione persegue questo scopo principalmente attraverso il conferimento ed il finanziamento di incarichi di ricerca, da svolgere presso Università o Cliniche della Repubblica Italiana. L’attività della Fondazione ha esclusivamente carattere di pubblica utilità, esclusa qualsiasi finalità di lucro.


Art. 3. Il patrimonio iniziale della Fondazione ammonta all’equivalente in euro di vecchie lire italiane 1.000.000.000 (un miliardo), e quindi ad euro 516.457,00 cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasette virgola zero zero). Il patrimonio potrà essere incrementato da donazioni e contributi di Enti pubblici e privati. Le rendite del patrimonio della Fondazione devono essere investite ed usate in conformità allo scopo della Fondazione.


Art. 4. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Esso si compone del Fondatore il quale dura in carica a tempo indeterminato e di quattro membri, i quali agiscono in veste onoraria.

Tali membri sono nominati dal Presidente ovvero, in caso di mancanza di possibilità o di volontà di questo, dal Consigliere più anziano. Essi durano in carica per un triennio e ciascuno di essi può essere confermato anche per più trienni.


Art. 5. Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria estraordinaria della Fondazione, nulla escluso. Esso decide in particolare circa l’impiego dei mezzi della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni o utili per l’attuazione dello scopo della Fondazione: esso può quindi, fra l’altro, acquistare, permutare, vendere mobili ed immobili, consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, anche senza realizzo dei corrispondenti crediti, esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari e dei Pubblici Registri in genere da responsabilità, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche e presso ogni altro ufficio pubblico e privato, ivi compresi gli uffici postali e le Tesorerie, presso i Ministeri Italiani, l’Ufficio Italiano Cambi, la Banca d’Italia, può stipulare convenzioni, ai fini della ricerca scientifica, con le Università e i Policlinici Italiani, ed altri istituti pubblici e privati di ricerca nelle materie di interesse della Fondazione, nominare procuratori sia per singoli atti, sia per categorie di atti, promuovere istanze ed azioni giudiziarie ed amministrative in ogni grado e giurisdizione, in qualunque sede, anche per giudizi di Cassazione o revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti, concludere contratti di ogni genere, anche con Compagnie di Assicurazioni, stipulare locazioni e sublocazioni attive e passive, anche ultranovennali, concludere operazioni di finanziamento, aprire conti correnti bancari, effettuare depositi e prelevamenti sui conti stessi, rappresentare la Fondazione.


Art. 6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Socio Fondatore che rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi in giudizio e stragiudizialmente e al quale spetta la firma libera per tutte le operazioni rientranti nello scopo della Fondazione. Con delibera secondo l’art. 7 del presente statuto il Consiglio di Amministrazione può conferire mandato ad uno o più dei suoi membri per singole operazioni o determinate categorie. Il Consiglio può anche nominare un Segretario, conferendo allo stesso determinati compiti amministrativi e i necessari poteri.



Art. 7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o a richiesta scritta di uno dei suoi membri. Sono tuttavia valide le adunanze, anche se non convocate, qualora vi assistano i 5 (cinque) membri in carica. Il Consiglio di Amministrazione è convocato per lettera raccomandata nella quale si precisa il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno con gli argomenti da porre in discussione. Detta lettera raccomandata deve essere inviata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta per telegramma da spedirsi almeno due giorni prima della riunione. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano di età.
La ingiustificata assenza, da parte dei Consiglieri, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ripetutasi consecutivamente per due sedute, costituisce causa di decadenza della carica di Consigliere. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente prese con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre membri. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la seduta. In caso di urgenza il Presidente può adottare tutti i provvedimenti che sono di competenza del Consiglio, eccetto quello relativo alla estinzione della Fondazione. La validità delle delibere adottate con i poteri di urgenza dal Presidente è subordinata alla approvazione da parte del Consiglio della sua prima riunione successiva all’adozione della delibera presidenziale.


Art. 8. Delle delibere prese nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale, firmato da tutti i Consiglieri intervenuti all’adunanza.


Art. 9. La gestione finanziaria è controllata da due Revisori che durano in carica tre anni e possono essere confermati. I Revisori, che devono rivestire la qualifica di Revisori contabili iscritti nell’apposito Albo, vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione, uno su designazione del Presidente della Fondazione e l’altro su designazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. I revisori devono controllare la regolarità della gestione della Fondazione e, in particolare, i libri ed i conti in base ai documenti contabili giustificativi, effettuare riscontri di cassa, esaminare il bilancio e predisporre una relazione da inviare per conoscenza alla Fondazione. I revisori possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, della cui convocazione debbono essere tempestivamente informati.



Art. 10. L’esercizio finanziario della Fondazione corrisponde all’anno di calendario. Eventuali eccedenze attive, che si realizzassero nel corso dei singoli esercizi, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi o essere convertite in attività patrimoniali, per aumentare il patrimonio della Fondazione.


Art. 11. Per la estinzione della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, per la modifica del presente statuto e per la trasformazione della Fondazione è necessaria una delibera, da prendersi a maggioranza da parte dei cinque membri del Consiglio di Amministrazione. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio disponibile dovrà essere destinato alla promozione della ricerca scientifica o per altri scopi di pubblica utilità. Le modalità concrete verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.


Art. 12. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

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